L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha espresso un parere critico sulla gara biennale per il servizio di igiene urbana del Comune di Ostuni, contestando in particolare il termine troppo breve per presentare la richiesta di sopralluogo obbligatorio.
Secondo l’Anac, il diniego opposto alla richiesta di sopralluogo è illegittimo, e il Comune deve consentire alle aziende interessate di visitare i siti e presentare l’offerta, fermo restando il necessario esercizio dell’autotutela in relazione allo stato della procedura. La contestazione riguardava il termine di soli dieci giorni previsto per la richiesta del sopralluogo, giudicato irragionevole e sproporzionato e ritenuto limitativo della partecipazione alla gara da oltre 12 milioni di euro.
La consigliera di centrodestra Antonella Palmisano, candidata sindaca nelle elezioni precedenti, ha definito il parere dell’Anac “durissimo”, sottolineando violazioni dei principi di trasparenza e concorrenza e possibili rischi di contenziosi legali, instabilità nei servizi e ricadute sui cittadini.
Palmisano evidenzia anche l’importanza strategica del servizio di igiene urbana, fondamentale per la qualità della vita, il decoro urbano e l’immagine turistica di Ostuni, e chiede all’amministrazione comunale chiarezza e trasparenza: il Comune dovrà decidere se adeguare il bando ai rilievi dell’Anac o rischiare ulteriori ritardi e contenziosi.
In merito alle dichiarazioni diffuse dalla consigliera Palmisano sulla gara per l’appalto del servizio di igiene ambientale, l’Amministrazione comunale ritiene doveroso fare chiarezza, respingendo interpretazioni scorrette e fuorvianti del recente parere espresso dall’ANAC.
Il parere non riguarda i termini per l’effettuazione dei sopralluoghi obbligatori, come sostenuto dalla consigliera Palmisano, ma esclusivamente i termini per presentare la richiesta di effettuazione dei sopralluoghi. Si trattava di un adempimento semplice, che non richiedeva lo studio preventivo del progetto d’appalto. Lo dimostra il fatto che ben sette operatori hanno presentato regolare istanza nei tempi previsti e che quattro di essi hanno già depositato la propria offerta, attualmente al vaglio della commissione aggiudicatrice. L’operatore che ha sollevato la questione davanti all’ANAC, al contrario, ha presentato la richiesta con un ritardo di dieci giorni rispetto al termine fissato.
Secondo il Comune, appare quindi destituita di fondamento l’affermazione secondo cui sarebbe stata operata una restrizione artificiosa della concorrenza. Ancora più priva di riscontro è la tesi secondo cui la vicenda potrebbe comportare un aumento della TARI, circostanza del tutto estranea alla procedura in corso.
È importante precisare che l’ANAC non ha imposto l’annullamento della gara, ma ha invitato l’Amministrazione a valutare l’opportunità di procedere in tal senso, anche in considerazione dello stato di avanzamento dell’iter. Si tratta di una valutazione di carattere tecnico, e non politico, che gli uffici stanno conducendo in piena autonomia. Solo al termine di tale istruttoria sarà comunicata all’Autorità la decisione di aderire o meno al parere.
Infine, va ribadito che il Comune non ha alcun obbligo né possibilità tecnica di impugnare il parere dell’ANAC, che ha valore meramente consultivo e non vincolante.