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Agosto 11 2025

Scuola, green pass e turismo straniero: le novità dall’ultimo Consiglio dei Ministri

Il CdM n. 59 modifica le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico, green pass e per i visitatori stranieri in Italia

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l Consiglio dei Ministri n. 59 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi covid-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. In particolare, sono state modificate le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia. Inoltre, le certificazioni verdi rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il covid ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Le disposizioni si uniscono a quanto attivato con l’arrivo di febbraio in seguito all’ordinanza del Ministero della Salute

Scuola

Nelle scuole per l’infanzia: fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza; dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

Nella scuola primaria: fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido, o autosomministrato, o molecolare, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; dal quinto caso, per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado: con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;

con due o più casi di positività tra gli alunni, per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Green Pass

Il Governo ha deciso di rendere illimitata la durata del Green Pass dopo la dose booster (terza dose) o dopo due dosi e avvenuta guarigione. Come già succede per zona gialla e arancione poi, è stato deciso che i vaccinati saranno esentati dalle restrizioni applicate in caso laa regione passi in zona rossa

 

Circolazione stranieri in Italia

A coloro che provengono da  uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il green pass rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

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