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Ottobre 12 2024

Coronavirus, lotta alla diffusione della Xylella: la nuova ordinanza del sindaco Cavallo

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Con una nuova ordinanza, procedimento numero 61 del 16 aprile, il sindaco di Ostuni Guglielmo Cavallo, ha diramato ulteriori disposizioni valide a partire dalla data di adozione e fino al termine dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Considerando che l’evoluzione della situazione epidemiologica in Ostuni impone un costante monitoraggio e un’attenta valutazione dell’emergenza, al fine di adottate le misure necessarie ed indispensabili a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, il primo cittadino della Città bianca riparte dal precedente provvedimento (quello relativo alle festività di Pasqua e Pasquetta, n.59 del 8 aprile) aggiungendo ulteriori disposizioni.

Ai cittadini proprietari di appezzamenti di terreno siti in agro di Ostuni che svolgono direttamente lavori di natura agricola nelle loro proprietà, è consentito di effettuare gli interventi necessari esclusivamente per ottemperare all’esecuzione di misure fitosanitarie di lotta ai vettori della Xylella e di estirpazione di piante infette. Azioni permesse in tutti i giorni della settimana dalle ore 7:00 alle ore 19:00, nel rispetto di ogni precauzione tesa a prevenire possibili trasmissioni del virus.

Le restrizioni dello scorso 8 aprile, che miravano soprattutto a contenere i possibili spostamenti nel weekend di festa, vengono perciò riviste, anche alla luce di quelle che sono le direttive per contrastare l’avanzata della Xylella: fino al 30 aprile gli agricoltori sono chiamati ad eseguire le buone pratiche agricole, misure necessarie in virtù dalle disposizioni dell’Unione Europea, attività a scadenza che avevano suscitato l’intervento dell’Associazione Libero Comitato Anti-Xylella.

Tornando alle ulteriori disposizioni della delibera del 16 aprile, si stabilisce che nei giorni festivi sono sospese al pubblico tutte le attività consentite in virtù del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, edicole e le rivendite di tabacchi e di generi dei Monopoli di Stato, che dovranno osservare i rispettivi turni di chiusura.

È consentita inoltre la vendita a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici con consegna al domicilio del cliente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per la consegna.

È fatto obbligo a titolari e gestori di sanificare tutte le postazioni bancomat e ATM oltre che tutti gli uffici postali, bancari e assicurativi. Il controllo del rispetto dell’ordinanza è demandato al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine.

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