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Ottobre 18 2024

Coronavirus, l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto scatta anche in Puglia

Il presidente Michele Emiliano ha emesso l’ordinanza con cui è fatto obbligo di usare la mascherina in tutti i luoghi pubblici all’aperto

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Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza num. 374 in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, con la quale dispone, con efficacia immediata, l’obbligo durante l’intera giornata di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie  negli spazi all’aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento  e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico.

Sull’intero territorio regionale resta in vigore l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, è fatto

A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L’obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie di cui all’art.1, non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.

La mancata osservanza degli obblighi, si legge nel testo dell’ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

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