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Ostuni
Ottobre 18 2024

Grave pericolosità per gli incendi, il Comune di Ostuni ordina il rispetto della normativa

La Commissione straordinaria conferma il periodo di grave pericolosità per gli incendi dal 15 giugno al 15 settembre 2022 e invita all'osservanza del rispetto delle regole per prevenire il rischio di incendi sul territorio comunale

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La Commissione straordinaria alla guida del Comune di Ostuni ha emanato l’ordinanza relativa alla pulizia e bonifica dei terreni incolti al fine di evitare il rischio di incendi sul territorio comunale

Attraverso il documento il Comune ordina il rispetto di tutte le norme riportate nella L. R. n. 38/2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” e nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 177 del 04 maggio 2022, confermando il periodo di grave pericolosità per gli incendi dal 15 giugno al 15 settembre 2022, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate o arborate – coltivate e incolte – e a pascolo, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti di posticipare al 30 settembre p.v. il protrarsi dello stato di grave pericolosità per gli incendi e lo stato di allertamento delle strutture operative.

Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura e sfalcio, viene ordinato entro il 15 giugno 2022 e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità:

di realizzare contestualmente, perimetralmente e all’interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante, idonea ad assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;

di realizzare fasce protettive e precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;

di eseguire le necessarie verifiche e l’eliminazione dei fattori di pericolo come disposto dal combinato degli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 e della L.R. 12/12/2016 n. 38, ciascuno per la particella di propria competenza.

Proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni, giardini, aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolte e/o abbandonate, dovranno procedere agli interventi di pulizia, provvedendo alla rasatura dell’erba e/o sterpaglia, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali e alle banchine prospicienti i predetti siti, al fine di evitare incendi, rimuovendo il materiale proveniente dalle operazioni di sfalcio e curando il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate.

I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l’obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

I proprietari di fondi confinanti con la strada dovranno mantenere le siepi in modo da non restringere (o danneggiare) la strada e di tagliare i rami delle piante, arbusti e rovi, che si protendono oltre il confine stradale, nascondendo la presenza di eventuale segnaletica.

I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, dovranno realizzare entro il 15 giugno 2022 e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal decreto del Ministero
dell’interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in area aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell’interno.

I proprietari, i gestori e i conduttori di attività commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità presenti sul territorio comunali, dovranno rispettare i limiti di sicurezza e il compimento delle operazioni già citate.

Si fa divieto a chiunque, in tutte le aree a rischio di incendio boschivo, di: accendere fuochi d’ogni genere; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o brace; tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/o incontrollate; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo o mongolfiere e lanterne volanti nonché altri articoli pirotecnici; transitare e/o sostare con autoveicoli, su viabilità non asfaltate, all’interno di aree boscate; transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, strade provinciali, strade comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni saranno punite a norma dell’art. 10, commi 6-7-8 della Legge n. 353 del 21.11.2000 con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.

Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della L.R. n. 38/2016 (Sanzioni- art. 12) oltre a quanto previsto dall’art. 10 della legge 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:
– Da €. 500 a €. 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potatura e pulizie delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
– Da €. 1.000 a €. 5.000 per chi effettua, fuori dei casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
– Da €. 1.000 a €. 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla citata L.R. n. 38/2016;
– Da €. 250 a €. 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall’attività agricola forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
– Da €. 1.000 a €. 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite.

Nei casi in cui lo stato dei luoghi rappresenti pericolo grave immediato e attuale per l’incolumità dei cittadini, si provvederà d’ufficio ad eliminare il pericolo paventato a spese del contravvenire, oltre alla denuncia penale del responsabile , ove dagli inadempimenti della presente derivino incendi, ai sensi di legge all’Autorità Giudiziaria.

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dell’intero territorio comunale a bonificare costantemente i cigli stradali o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/ sterpaglie, nonché a tagliare i rovi e le siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria.

Chiunque, in caso di avvistamento incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti autorità (Corpo Forestale dello Stato del Comando stazione Carabinieri di Ostuni tel. 1515, Vigili del fuoco tel. 115, Locale Comando di polizia municipale tel. 0831/331994 ) riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.

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