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Ottobre 12 2024

Chiusura scuole in Puglia, il Tar di Bari: «Legittima la Dad su richiesta dei genitori»

Il Tar Bari respinge il ricorso presentato dal Codacons e da alcuni genitori, dichiarando valida l’ordinanza n. 413 del governatore Emiliano, con cui si lascia libertà di scelta ai genitori degli alunni che non vogliono mandare figli a scuola

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L’ordinanza del governatore Emiliano del 27 ottobre sulla chiusura delle scuole ha “perso efficacia” dopo l’emanazione dell’ultimo Dpcm di Conte. Per questo il TAR di Bari, dichiarando improcedibile la richiesta di sospensione del provvedimento avanzata da alcune famiglie e di una associazione di consumatori, ha di fatto detto no all’ordinanza, già sospesa con un decreto monocratico urgente, con cui la Regione imponeva a tutti gli istituti di passare alla didattica a distanza. I giudici hanno considerato inutile procedere all’audizione di Emiliano ma hanno osservato che la nuova ordinanza 413, che prevede la Dad per chi ne fa richiesta non volendo mandare i figli a scuola, deve essere considerata pienamente valida fino al 3 dicembre.

Prima della sentenza del Tar il ministero dell’Istruzione ha chiesto al presidente Emiliano di “ritirare” o “riformulare” la nuova ordinanza. L’iniziativa del ministro Lucia Azzolina fa seguito all’incontro avuto negli scorsi giorni con il presidente della Regione per confrontarsi sulle specificità del mondo scolastico: Azzolina insiste sul tema della “autonomia scolastica” e ritiene che il provvedimento – laddove impone misure di organizzazione ai singoli istituti – leda le competenze dello Stato in materia di istruzione. Secondo il ministero, dunque, la Regione non può chiedere alle scuole di garantire la didattica a distanza sincrona con le lezioni in aula a quegli alunni che scelgono di non frequentare per motivi collegati con l’epidemia, cosa invece consentita dall’ordinanza di Emiliano.

«Sono molto soddisfatto dell’ordinanza cautelare del Tar di Bari – ha dichiarato il presidente Emiliano – che ha legittimato la Didattica integrata digitale anche nelle scuole del ciclo primario come disciplinata dall’ordinanza n. 413 attualmente in vigore. Con questa ordinanza è infatti consentito, su richiesta delle famiglie, di contemperare il diritto allo studio con il diritto alla salute degli studenti e delle loro famiglie. Con l’Ordinanza 413 la scuola deve mettere a disposizione di tutti gli alunni la Did, per rispettare il diritto di chi ne fa richiesta.

Ci tengo a precisare che il Tar non ha affatto intaccato la legittimità della precedente ordinanza (la 407) avendone rilevato esclusivamente la sopravvenuta inefficacia perché emanata prima dell’ultimo dpcm. La questione è puramente tecnica. La Regione Puglia, anche dopo l’emanazione del nuovo dpcm, mantiene pieno il potere di tutelare la salute pubblica con provvedimenti temporanei che possano riguardare anche la scuola, come ha già fatto in concreto con l’ordinanza 413 attualmente vigente. Il dpcm può quindi essere derogato dai Presidenti di regione con provvedimenti più restrittivi.

Lo spirito di collaborazione col Ministero della pubblica istruzione e la stretta osservanza del diritto ci ha portato ad una buona soluzione che nel dialogo tra le parti potrà essere ulteriormente migliorata». È il commento del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano al provvedimento del Tar di Bari, che ha dichiarato improcedibile la richiesta di sospensione cautelare dell’ordinanza n. 407/2020, avendo rilevato che le misure urgenti adottate dalla Regione Puglia per contrastare l’emergenza epidemiologica Covid-19 sono ora disciplinate da un nuovo provvedimento,  l’ordinanza n. 413/2020.

Come spiega l’Avvocatura regionale: «L’attuale ordinanza 413/2020, ai fini della riduzione del rischio di diffusione epidemica, consente infatti – per il primo ciclo di istruzione – la didattica integrata a distanza alle famiglie che ne facciano richiesta, precisando che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata non può essere imposta la didattica in presenza,  e che l’eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata. Il Tar ha considerato che l’ordinanza attualmente vigente n. 413/2020 è stata resa – a seguito di una nuova istruttoria- sul presupposto della sopravvenuta disciplina prevista dal DPCM 3 novembre 2020 e sulla base della valutazione della situazione epidemiologica nella Regione Puglia aggiornata. Il Tar ha, infine, rilevato che le nuove prescrizioni regionali – efficaci dal 7 novembre al 3 dicembre 2020 – non sono state oggetto di contestazione a mezzo di motivi aggiunti e, pertanto, ha ravvisato i presupposti per la declaratoria di improcedibilità dell’odierna domanda cautelare essendo le misure urgenti adottate dalla Regione Puglia per contrastare l’emergenza epidemiologica Covid-19 ora disciplinate dal nuovo provvedimento».

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