I Carabinieri Forestali, con un bagaglio di competenze ed esperienze ultradecennale, pongono come sempre la massima attenzione alla verifica delle misure di prevenzione, quale migliore strumento per difendere le aree boscate del territorio dagli effetti devastanti degli incendi estivi.
In provincia di Brindisi, in particolare, il Gruppo Carabinieri Forestale, con i dipendenti Comandi Stazione di Brindisi, Ceglie Messapica ed Ostuni si apprestano, a partire dal 1° giugno, ad effettuare un pattugliamento capillare del territorio, in particolare all’ interno e lungo il perimetro delle superfici forestali, per accertare eventuali violazioni.
La Legge Regionale n. 38 del 2016, infatti, fissa al 31 maggio il termine ultimo per realizzare le opere di difesa sul campo; pertanto, proprietari e conduttori di terreni incolti ed arborati, sono tenuti ad effettuare le cosiddette “precese”, cioè lavorazioni del terreno lungo tutto il perimetro, e per una larghezza di almeno 15 metri, al fine di ripulirlo da vegetazione erbacea spontanea, potenziale veicolo di propagazione di fiamme.
La stessa scadenza vale anche per la realizzazione di fasce di protezione nei terreni a pascolo (almeno 5 metri di larghezza), lungo il perimetro delle superfici boscate, e per la manutenzione dei viali “tagliafuoco” all’ interno delle stesse, nonché per le scarpate stradali e ferroviarie, sponde di canali e di tracciati di acquedotto.
Gli obblighi (con “precese” di almeno 15 metri) ricadono anche sui proprietari e gestori di villaggi residenziali turistici e campeggi, ove, dal rischio potenziale di incendi si passa al pericolo concreto per l’ incolumità dei turisti, numerosi soprattutto lungo le località del litorale.
Inoltre, sempre per la stessa norma, dal 1° giugno al 30 settembre vige il divieto di dare fuoco ai residui vegetali rivenienti da attività agricole; le sanzioni, se pagate entro 60 giorni, sono pari a 833 euro per omessa realizzazione di fasce di protezione e di 1.600 euro per abbruciamento di residui vegetali nel suddetto periodo, ivi comprese le stoppie dopo la mietitura in terreni cerealicoli.
Nel caso che dal focolaio si verifichi un incendio boschivo, propagatosi per la mancata effettuazione dei lavori di prevenzione, il proprietario o gestore insolvente risponde, a titolo di colpa, del reato di incendio boschivo, punito, ai sensi dell’ articolo 423-bis del codice penale, con la reclusione da 1 a 5 anni (da 4 a 10 in caso di dolo).
Si ricorda che, proprio grazie ad un’ attenta e tempestiva azione preventiva, la provincia di Brindisi è stata colpita, nell’ ultimo decennio, in misura limitata dal fenomeno degli incendi boschivi, anche in estati particolarmente torride.
Negli ultimi anni il fenomeno si è spostato dalla fascia collinare interna verso la pianura ed il litorale attorno al capoluogo (Bosco di Santa Teresa a più riprese, Bosco dei Lucci, Saline di Punta della Contessa), tanto che, su richiesta del Gruppo Carabinieri Forestale, nello scorso mese di aprile il Comune di Brindisi ha convocato un tavolo di confronto, con tutte le parti in causa, al fine di predisporre al meglio l’ organizzazione ed il coordinamento dell’ azione preventiva.
Infine, si rammenta che, anche ai fini del contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, pur essendo ormai tutta la provincia di Brindisi ricompresa nella “zona infetta Salento”, in 6 comuni sono obbligatorie le lavorazioni superficiali del terreno (Fasano, Ostuni, Carovigno, Cisternino, Ceglie Messapica e Villa Castelli).
Il termine ultimo per arature, fresature, erpicature e trinciature (con esclusione di aree naturali protette, macchia mediterranea, boschi e pinete) è stato fissato al 15 maggio, per cui dal giorno successivo sono partiti i controlli dei Carabinieri Forestali; per le inadempienze, a norma del Decreto legislativo n. 19 del 2021, sono previste multe di 2.000 euro.