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Ottobre 12 2024

Ritiro della patente, cosa dice la legge

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Il Codice della Strada è quel complesso di norme e legge che va a sanzionare eventuali comportamenti inadeguati da parte dei guidatori e che comprende le relative sanzioni, compresa anche la più dura ovvero il ritiro della patente. Nel corso degli ultimi anni questo norma si è fatta maggiormente stringente andando ad implementare nuove fattispecie di reato e relative sanzioni, come nel caso ad esempio della guida in stato di ebbrezza e del reato di omicidio stradale.
A seconda dell’infrazione che il guidatore va a commettere alla guida, in sostanza, cambia la pena e anche l’iter da affrontare per riottenere la patente. Parlando dell’esempio di cui sopra, quello legato al ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, il conducente dovrà affrontare una serie di passaggi intermedi come i colloqui presso il Dipartimento della Prevenzione di Medicina Legale o seguire il programma terapeutico con visite mediche, esami clinici ecc…
Nel caso di patente ritirata il guidatore può comunque fare ricorso, e per seguire questa strada ci sono diverse possibilità. Vediamo quali sono e in che modo muoversi, affidandosi ad una consulenza legale e quindi ad un avvocato per ricorso patente.

Come fare ricorso per la patente sospesa

Le due strade da seguire sono alternative tra loro in quanto una esclude l’altra. in un primo caso si può fare ricorso al prefetto, che è un’emanazione dello Stato sul territorio. Si procede quindi presentando apposito ricorso a mano, presso l’ufficio del comando dell’organo (polizia, carabinieri o altro) che abbia accertato l’infrazione e stabilito poi la sospensione della patente.
Altra strada da seguire, alternativa alla prima, è quella di fare ricorso al Giudice di Pace, anche qui o direttamene a mano o inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo caso il ricorrente dovrà comunque pagare un contributo unificato che varia a seconda del valore della causa. Quale che sia la strada da seguire, il guidatore può presentare ricorso esclusivamente nei seguenti tempi:

  1. 30 giorni dalla data di ricezione dell’atto, se si decide di fare ricorso al Giudice di Pace;
  2. 60 giorni dalla notifica del verbale, se si segue la strada del ricorso al Prefetto.

Il ricorso dovrebbe essere un atto che il guidatore decide di intraprendere se pensa che la pensa comminata sia eccessiva rispetto alle sue reali colpe. In sostanza se ci si è resi autori di un reato evidente dal punto di vista dell’infrazione del Codice della Strada, potrebbe essere meglio non presentare alcun ricorso.

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