A poco più di un anno dall’ordinanza con cui il Tar di Lecce accoglieva l’istanza cautelare presentata dalle associazioni Enpa, Oipa e dal comitato civico “Io posso entrare”, sospendendo gli effetti delle delibere di giunta che imponevano il divieto di accesso ai cani a quattro aree della Città bianca, i giudici della terza sezione confermano l’annullamento in via definitiva e condannano il Comune di Ostuni al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti, che ammontano a mille euro.
Si è conclusa dunque la battaglia legale iniziata a ottobre scorso, quando l’amministrazione comunale insediatasi una manciata di mesi prima, ha approvato le delibere che vietavano l’accesso ai cani presso la villa comunale, la villetta “Padre Pio”, l’area verde di piazza Torino e l’area giochi di piazza Genova.
Grande soddisfazione è stata espressa dalle associazioni animaliste promotrici e dai cittadini membri del comitato “Io posso entrare”, rappresentati e difesi durante l’intero iter giudiziario dagli avvocati Giuseppe Calamo e Francesco Sozzi, che hanno condotto e vinto quella che definiscono una battaglia di civiltà.
«Siamo felicissimi perché la sentenza riconosce tutte le nostre ragioni – ha dichiarato l’avv. Giuseppe Calamo a margine della notifica della sentenza – poiché conferma che il Comune di Ostuni ha violato, nel porre il divieto in esame, i fondamentali principi di proporzionalità e di adeguatezza. La sentenza conferma, inoltre, la tesi che il Comune di Ostuni avrebbe dovuto elevare sanzioni, piuttosto che introdurre insensati divieti, ma soprattutto premia il lavoro di gruppo. In un passaggio specifico della sentenza, descrive il fondamentale apporto dei volontari che, per far comprendere ai Giudici l’irrazionalità del divieto, hanno realizzato fotografie e riprese della villa e dei parchi in questione con moderne tecnologie. Questo deve, quindi, rappresentare questa sentenza: una vittoria di civiltà e ragione e, al tempo stesso, una vittoria dell’intera cittadinanza».
I giudici Enrico d’Arpe, Patrizia Moro e Giovanni Gallone, riunitisi in camera di consiglio da remoto lo scorso 22 dicembre 2020, tra le motivazioni della sentenza, sottolineano infatti che “come efficacemente rilevato dalle Associazioni ricorrenti nella memoria del 10 gennaio 2020 (e dalla immagine planimetrica ivi riportata), eliminando – nella loro interezza – le quattro aree pubbliche interessate dalle delibere impugnate, le alternative aree verdi presenti nel Comune di Ostuni sono tutte in periferia e distanti dal centro abitato, sicchè la violazione dei suindicati principi di proporzione e adeguatezza appare ancor più pregnante”.
Tra lo sconcerto e lo sconforto di tantissimi cittadini, a ottobre dello scorso anno, dopo l’emissione delle due delibere di giunta, venne spontaneamente costituito il comitato civico “Io posso entrare” affinché fosse possibile, anche grazie a una raccolta fondi, procedere legalmente per l’annullamento di una disposione discriminante e chiaramente in contrapposizione con le normative comunali vigenti.
Anche secondo i legali, infatti, il divieto di accesso ai cani condotti al guinzaglio nelle quattro aree verdi era da considerarsi senza dubbio illegittimo, in quanto motivato dalla necessità pressoché pretestuosa di tutelare la sicurezza pubblica. I giudici amministrativi hanno confermato la linea dei legali, specificando nel testo della sentenza che “il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico – pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini – risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall’ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale“.
«Quelle delibere – commentano le associazioni animaliste Enpa e Oipa – penalizzavano oltre tremila proprietari di cani residenti ed erano obiettivamente prive di fondamento. La sentenza che ha visto vittoriosi i difensori degli animali ribadisce i fondamentali principi costituzionali che abbiamo scandito fin dall’inizio della causa nel nostro ricorso: proporzionalità e adeguatezza delle sanzioni».